Istituzione degli ordini e degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. Legge 55/2024
08/07/2024
Aggiornamento del 29/07/2024
Pertanto:
1) Chi non ha ancora chiesto l’iscrizione dovrà inviare la domanda e gli allegati ad uno dei seguenti nuovi indirizzi: albo.educatori3.tribunale.milano@giustizia.it o albo.educatori4.tribunale.milano@giustizia.it o albo.educatori5.tribunale.milano@giustizia.it o albo.educatori6.tribunale.milano@giustizia.it
2) Coloro che si sono visti recapitare dal vecchio indirizzo il messaggio di casella piena dovranno ripetere l’invio o all'indirizzo albo.educatori3.tribunale.milano@giustizia.it o all'indirizzo albo.educatori4.tribunale.milano@giustizia.it o all'indirizzo albo.educatori5.tribunale.milano@giustizia.it o all'indirizzo albo.educatori6.tribunale.milano@giustizia.it
Non è indicato che sia necessario ricompilare il form digitale. Utilizzate quello già compilato con il primo invio. Suggeriamo di segnalare eventualmente che state ripetendo l’invio perché respinto dal vecchio indirizzo mail (nel caso allegate scansione della pagina di comunicazione della domanda respinta).
3) Segnaliamo che hanno aggiunto un indirizzo di posta per l'iscrizione all'albo dei pedagogisti percui è possibile inviare la domanda e i relativi allegati all’indirizzo:
Ricordiamo che stiamo chiedendo di far slittare la data di presentazione delle domande al momento fissata per il 06/08/2024.
Vi terremo aggiornati su eventuali nuovi sviluppi.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Circolare Prot. n° 49 - 08 luglio 2024
La legge in oggetto istituisce l’albo dei pedagogisti, l’albo degli educatori professionali socio-pedagogici (art. 5) e l’ordine delle professioni pedagogiche e educative (art6).
La nuova normativa apre a una serie di quesiti che verranno discussi in un Webinar organizzato dalla Fism nazionale in data 16 luglio 2024 per illustrare obblighi, doveri e conseguenze della mancata iscrizione all’albo non solo per i liberi professionisti, ma anche per gli educatori e pedagogisti assunti dalle scuole.
Sarà possibile partecipare al webinar iscrivendosi al seguente link:
A seguito dell’iscrizione riceverete una mail di conferma; nella parte finale della mail troverete il pulsante blu “PARTECIPA AL WEBINAR” da cliccare per potersi collegare il giorno 16/07/2024 alle ore 16.00.
In attesa delle risposte, vi invitiamo a prendere visione di quanto la normativa prevede e delle procedure per l’iscrizione
Di seguito presentiamo la sintesi della Legge 55/2024 che recepisce il disposto della Legge 107/2015 del Decreto 65/2017 della Legge 205/2017:
- Iscrizione agli albi
- Albo dei pedagogisti
Si deve iscrivere all’albo chi è in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativo: classi 56/S e LM50;
- laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua: classi 65/S e LM 57
- laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche: classi 87/S e LM85
- laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie delle-learning e della media education: classi 87/S e LM93
- laurea in scienze dell’educazione o pedagogia, rilasciata ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 03 novembre 1999, nr. 509
N.B.
Si potranno iscrivere all’albo dei pedagogisti solo in questa fase transitoria ovvero entro il 6 agosto 2024 (data ultima possibile) anche:
- i professori ordinari e associati in discipline pedagogiche;
- i ricercatori o assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche
- i laureati che ricoprono o hanno ricoperto un ruolo presso un’istituzione pubblica in materia pedagogica per la quale sia richiesta una delle lauree di cui all’art. 2 comma 1
- chi ricopre un ruolo in istituzioni pubbliche in ambito pedagogico superando concorso pubblico o tramite stabilizzazione del rapporto di lavoro
- chi ha ottenuto riconoscimenti in campo nazionale o internazionale avendo operato per almeno tre anni nell’ambito delle discipline pedagogiche
- Albo degli educatori professionali socio-pedagogici
Si deve iscrivere all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici chi è in possesso di uno dei seguenti titoli di studio o rientra in una delle due condizioni riportate
- laurea triennale in Scienze dell’educazione L19
- laurea triennale Scienze dell’Educazione L18 (vecchia classe)
- laurea in Scienze della formazione primaria classe 85bis che ha conseguito qualifica di educatore professionale con una specializzazione post corso (60CFU): tale qualifica è stata attribuita i sensi dei commi 595, 597 e 598 dellì’art.1 della legge del 27 dicembre 2017, n.205.
- chi aveva più di 50 anni e 10 anni di servizio con contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali indicati dal comma 594 della legge 205/2017 all’entrata in vigore di quest’ultima (01/01/2018)
- chi aveva almeno 20 anni di servizio negli ambiti professionali indicati dal comma 594 della legge 205/2017 all’entrata in vigore di quest’ultima (01/01/2018)
N.B.
Si potrà iscrivere all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici solo in questa fase transitoria ovvero entro il 6 agosto 2024 (data ultima possibile) anche chi è in possesso di uno dei titoli sottoelencati, purchè conseguito entro l’anno scolastico/ accademico 2021-2022,
- diploma di maturità magistrale/liceo sociopsicopedagogico;
- diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- diploma di dirigente di comunità;
- diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di Comunità infantile;
- operatore servizi sociali e assistente per l’infanzia;
- vigilatrice di infanzia;
- puericultrice;
- diploma tecnico dei servizi sociosanitari;
- Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche L24 – Laurea LM-51;
- Laurea in Sociologia L40 – LM-88;
- LM‐50 Programmazione e Gestione dei servizi educativi;
- LM‐57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua;
- LM‐85 Scienze pedagogiche e titoli equipollenti (Pedagogia e scienze dell’Educazione V.O)
- LM‐93 Teorie e metodologie dell'e‐learning e della media education.
- Come ci si iscrive all’albo
L’iscrizione è curata su base regionale dal Tribunale del Capoluogo di Regione.
La procedura per la Regione Lombardia è già stata avviata a cura del tribunale di Milano che ha messo a disposizione il seguente link:
https://tribunale-milano.giustizia.it/it/form_albi_pedagogisti_edu.page
Bisognerà aprire il link dell’albo di interesse (pedagogisti o educatori) e compilare il form che dovrà essere stampato e firmato per esteso.
Al modulo dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- copia leggibile del documento di identità
- copia leggibile del codice fiscale;
- autocertificazione con indicazione analitica dei titoli di studio posseduti e, comunque, almeno di uno dei requisiti richiesti dall'art. 11 lett. a della legge 15/04/2024 n. 55;
- dichiarazione di assolvimento dell’obbligo di pagamento del bollo “pedagogisti”
- dichiarazione di assolvimento dell’obbligo di pagamento del bollo “educatori”
- modulo di autocertificazione assenza condanne penali
- eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile
N.B.
La marca da bollo di 16 euro dovrà essere annullata con firma e data (trovate le istruzioni sul modulo stesso).
B) Note relative all’ordine delle professioni pedagogiche
- L’ordine e il relativo albo professionale sono costituiti a tutela della professione che diventa regolamentata. Per professione regolamentata si intende “L’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge e non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità” (D.P.R. 7 agosto 2021, n. 137). L’iscrizione è garanzia di un riconoscimento e valorizzazione della professione educativa.
- L’iscrizione è obbligatoria per l’esercizio della professione. La violazione di tale obbligo comporta un esercizio abusivo della professione passibile di sanzione penale ai sensi dell’art.348 del codice Penale.
Chi, pur avendo i requisiti per l’iscrizione albo, non esercita e non intende esercitare la professione può non iscriversi all’albo.
- L’iscrizione prevede (anche se non ci sono certezze su questo punto) ore di formazione e aggiornamento obbligatori.
Sarà nostra cura comunicarvi orario e link del Webinar appena ci verrà trasmesso. Nel frattempo suggeriamo di tener monitorate le informazioni sul sito dell’Associazione www.fismbergamo.it dove vi aggiorneremo man mano rispetto a questo importante e urgente tema che riguarda i nostri servizi.
Se avete eventuali quesiti vi chiediamo di non telefonare, ma di comunicarli tramite mail all’indirizzo coordinamento@fismbergamo.it
Un cordiale saluto.
Giovanni Battista Sertori Simona Lanzini
Presidente Coordinatrice pedagogica provinciale